NASPI, DIS-COLL e disoccupazione agricola

La NASPI è un’indennità mensile di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perso involontariamente l’occupazione.

La DIS-COLL è l’indennità prevista per i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, assegnisti di ricerca e dottorandi di ricerca con borsa di studio.

NASPI e DIS-COLL vanno richieste entro 68 giorni dalla fine involontaria del rapporto di lavoro.

La disoccupazione agricola consiste in una prestazione economica elargita dall’INPS in un’unica soluzione ai lavoratori dipendenti agricoli. Va richiesta tra il 1° di gennaio e il 31 di marzo dell’anno successivo delle giornate di non occupazione da indennizzare.

Perché rivolgersi a noi

Il Patronato ACLI offre consulenza e assistenza per la presentazione telematica all’INPS della domanda di NASPI, DIS-COLL e disoccupazione agricola.

SCADENZA
68 giorni (dal termine del rapporto lavorativo)

Domande frequenti

È vero che devo chiedere la NASpI nei primi otto giorni?

L’Indennità di disoccupazione NASpI può essere richiesta entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Tuttavia, spetta a partire dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se viene presentata entro l’ottavo giorno.

Se invece viene presentata dopo l’ottavo giorno, spetta dal giorno successivo alla presentazione della domanda. La durata e l’importo della NASpI restano comunque invariati.

Gli otto giorni sono denominati “periodo di carenza” e una nuova attività lavorativa iniziata durante detto periodo comporta la decadenza della NASpI, ovvero il suo annullamento.

L’Indennità di disoccupazione NASpI può essere richiesta entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Tuttavia, spetta a partire dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se viene presentata entro l'ottavo

In presenza degli altri requisiti di legge, anche il licenziamento per giusta causa consente di accedere all’Indennità NASpI.

La prestazione, tuttavia, decorre dal trentottesimo giorno successivo alla cessazione del contratto (o, se presentata oltre il trentottesimo giorno, dal giorno successivo alla presentazione).

Si configura dunque un periodo di carenza di 38 giorni invece di 8, sorta di penalizzazione connessa alla natura sanzionatoria del licenziamento: per 38 giorni non risulterà alcuna contribuzione, i primi pagamenti subiranno uno slittamento e un’eventuale attività lavorativa iniziata in detto periodo di carenza comporterà la decadenza della domanda di NASpI.

Ho dato le dimissioni, posso chiedere la NASpI?

Lo stato di disoccupazione deve essere involontario, pertanto le dimissioni volontarie escludono il diritto alla NASpI.

Tuttavia, sussistendo gli altri requisiti, l’accesso è consentito nei seguenti casi specifici:

  • dimissioni per giusta causa, ovvero dimissioni indotte da gravi comportamenti del datore di lavoro che non consentono al lavoratore di proseguire il rapporto di lavoro (es. mancati pagamenti delle retribuzioni). Le dimissioni per giusta causa devono essere inoltrate tramite Ispettorato del Lavoro, oppure, se inoltrate tramite Patronato, devono essere seguite da una denuncia in Ispettorato. L’INPS si riserva il diritto di verificare la sussistenza della giusta causa.
  •  dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità, ossia a partire da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del bambino.

Sono stato licenziato per giusta causa, ho diritto alla NASpI?

In presenza degli altri requisiti di legge, anche il licenziamento per giusta causa consente di accedere all’Indennità NASpI.

La prestazione, tuttavia, decorre dal trentottesimo giorno successivo alla cessazione del contratto (o, se presentata oltre il trentottesimo giorno, dal giorno successivo alla presentazione).

Si configura dunque un periodo di carenza di 38 giorni invece di 8, sorta di penalizzazione connessa alla natura sanzionatoria del licenziamento: per 38 giorni non risulterà alcuna contribuzione, i primi pagamenti subiranno uno slittamento e un’eventuale attività lavorativa iniziata in detto periodo di carenza comporterà la decadenza della domanda di NASpI.