Dimissioni

A tutela dei lavoratori le dimissioni volontarie dal proprio lavoro devono essere presentate attraverso un intermediario certificato e con modalità telematica che garantisca la veridicità delle volontà del lavoratore e la correttezza delle date di preavviso.

Per le situazioni ordinarie le dimissioni possono essere presentate tramite il Patronato ACLI; vanno convalidate dall’Ispettorato del Lavoro quelle della lavoratrice durante la gravidanza e del genitore lavoratore nei primi tre anni di vita del bambino.

Perché rivolgersi a noi

Il Patronato ACLI è a disposizione per una consulenza su misura e per dare tutte le informazioni e il supporto necessari in tema di tutela del lavoratore e di dimissioni.

Domande frequenti

È vero che posso dare le dimissioni il primo o il 16 di ogni mese?

Non è la regola generale ma alcuni contratti collettivi prevedono che il preavviso decorra o il primo o il 16 del mese (talvolta il 15).

Per una corretta verifica del periodo di preavviso va sempre verificato il CCNL di riferimento, tenendo conto dell’anzianità di servizio e del livello di inquadramento.

Cosa succede se non rispetto il periodo di preavviso?

Nel caso in cui non si rispetti il periodo di preavviso, il datore di lavoro avrà facoltà di trattenere in busta paga un numero di giornate di lavoro pari al preavviso non rispettato.

La liquidazione delle spettanze residue (ad es. il TFR) non viene intaccata dal mancato preavviso.

Sono a tempo determinato: devo dare un preavviso?

I contratti a tempo determinato non prevedono un periodo di preavviso.

Potrebbe succedere però che il datore di lavoro, se ritiene che il recesso anticipato vada ad arrecare un forte danno all’impresa, decida di rivalersi legalmente sul lavoratore. Non è tuttavia quantificabile l’entità dell’eventuale richiesta di risarcimento danni da parte del datore di lavoro.