Maternità

Il congedo di maternità è quel periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, della durata di cinque mesi, riconosciuto alle lavoratrici dipendenti e parasubordinate durante la gravidanza e il puerperio. Il congedo è indennizzato ed è riconosciuto anche alle lavoratrici autonome, senza obbligo di astensione dell’attività lavorativa.

Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativa dal lavoro che spetta a entrambi i genitori, fino al 12esimo anno di età del figlio o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione.

Perché rivolgersi a noi

Il Patronato ACLI offre consulenza e assistenza per la verifica dei requisiti e la presentazione della domanda.

Domande frequenti

Quando devo presentare la domanda di maternità?

Per le lavoratrici dipendenti e parasubordinate, la richiesta di congedo di maternità va presentata all’INPS due mesi prima della data presunta del parto – salvo flessibilità o opzione di fruizione dei cinque mesi dopo il parto.

Se la lavoratrice è in interdizione anticipata, non è necessaria una specifica domanda: sarà sufficiente dichiararlo in fase di richiesta di maternità obbligatoria, fornendo all’INPS il provvedimento emesso dall’ASL (per motivi di salute) o dall’Ispettorato del Lavoro (per rischio connesso alla mansione).

Le lavoratrici autonome devono richiedere la maternità a nascita avvenuta.

Il diritto alla maternità si prescrive dopo un anno dalla nascita del figlio.

Non lavoro. Posso chiedere la maternità?

Il diritto all’Indennità di maternità INPS spetta, in via generale, alle lavoratrici.

In caso di donne disoccupate o sospese dal lavoro, il diritto sussiste solo se il congedo di maternità (quindi l’ingresso nel settimo mese) inizia entro 60 giorni dall’ultimo giorno di lavoro. Se sussiste il diritto all’indennità di disoccupazione, alla mobilità o alla cassa integrazione, il congedo può iniziare oltre i 60 giorni.

In caso di lavoratrici atipiche o discontinue, con poca contribuzione da lavoro potrebbe sussistere il diritto all’assegno di maternità dello stato, sempre da richiedere all’INPS tramite Patronato.

Nel caso non si possa far valere alcuna contribuzione e non sussista il diritto all’assegno di maternità dello Stato, può essere inoltrata richiesta, tramite CAF, dell’assegno di maternità dei Comuni.

Cos’è la flessibilità? Come la si richiede?

La flessibilità è la possibilità riconosciuta alla lavoratrice di proseguire l’attività lavorativa durante l’ottavo mese di gestazione, prolungando così di un mese il congedo di maternità da fruire dopo il parto.

Dal 2019 è stata introdotta la possibilità di differire l’inizio del periodo di maternità fino alla data effettiva (o alla data presunta) del parto, al fine di fruire di tutti i 5 mesi di maternità dopo il parto (o dopo la data presunta del parto).

Per la richiesta servono specifici documenti, sia rilasciati dal medico ASL sia dal medico del lavoro dell’azienda, attestanti l’assenza di rischio nel proseguimento dell’attività lavorativa.

La richiesta è da inoltrare all’INPS prima dell’inizio dell’ottavo mese, con certificati rilasciati nel corso del settimo mese.